Nel complesso panorama della gestione scolastica, uno dei nodi più critici per i docenti con completamento orario su più istituti riguarda la coincidenza tra gli scrutini e le ore di lezione curriculare. Si tratta di una situazione comune che richiede una gestione procedurale precisa per evitare inadempienze contrattuali.
Il principio della precedenza: lo scrutinio come “Collegio Perfetto”
In caso di sovrapposizione oraria tra attività didattica e scrutinio, la normativa scolastica e la prassi amministrativa stabiliscono in modo univoco la precedenza di quest’ultimo. Lo scrutinio, infatti, non è una semplice attività organizzativa, ma un atto amministrativo collegiale obbligatorio, disciplinato dal D.Lgs. 297/1994 e dal DPR 122/2009, che produce effetti giuridici immediati sulla carriera scolastica degli studenti. Il CCNL Scuola lo ricomprende espressamente tra le attività funzionali all’insegnamento dovute dal docente, mentre al dirigente scolastico, ai sensi del D.Lgs. 165/2001, spetta garantirne il regolare svolgimento entro termini inderogabili. L’attività didattica ordinaria, pur essenziale, è invece organizzativamente flessibile e recuperabile: per questo motivo, in presenza di un conflitto, è lo scrutinio a prevalere, secondo un principio ormai consolidato nell’amministrazione scolastica.
L’iter burocratico per il docente
Per gestire correttamente il conflitto di impegni, il docente è tenuto a seguire un protocollo comunicativo trasparente verso entrambi gli istituti coinvolti:
Verifica preventiva: È compito del docente monitorare i calendari delle attività collegiali non appena pubblicati dai rispettivi istituti, individuando tempestivamente eventuali criticità.
Comunicazione ai Dirigenti: Una volta rilevata la sovrapposizione, l’interessato deve informare formalmente entrambi i Dirigenti Scolastici. Alla scuola in cui si svolge lo scrutinio deve essere confermata la partecipazione, mentre alla scuola dove si terrebbe la lezione va presentata una richiesta di esonero.
Giustificazione dell’assenza: La richiesta di esonero deve essere corredata dalla convocazione ufficiale dell’altra scuola. Sarà poi cura della segreteria scolastica predisporre gli ordini di servizio necessari e l’eventuale sostituzione in classe per garantire il diritto allo studio degli studenti.
Casi particolari e obblighi di rientro
È opportuno ricordare che l’esonero dalla lezione è limitato esclusivamente alla durata dello scrutinio e ai tempi tecnici di spostamento tra le sedi. Qualora l’impegno collegiale terminasse in anticipo rispetto all’orario di lezione previsto nell’altro istituto, e la distanza tra le scuole lo consenta, il docente è tenuto a rientrare in servizio per le ore residue.
In conclusione, la gestione delle sovrapposizioni orarie non deve essere motivo di preoccupazione, purché venga affrontata con tempestività e nel rispetto delle procedure formali, garantendo così il corretto funzionamento di entrambi gli istituti coinvolti.
Prof. Gianfranco Carlone
