STRALCIO DELLA SENTENZA ALLEGATA IN CALCE

P.Q.M.

Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
riconosce il diritto della ricorrente alla progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola ed ai relativi aumenti stipendiali per i periodi in cui ha prestato servizio in forza di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il Ministero; accerta e dichiara il diritto della ricorrente, una volta conseguita l’immissione in ruolo, ad ot tenere la ricostruzione integrale della carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell’intero servizio pre ruolo svolto prima dell’assunzione a tempo indeterminato;
condanna l’amministrazione resistente ad effettuare l’esatta ricostruzione di carriera della lavoratrice in ossequio al principio di non discriminazione di cui all’art.4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato Direttiva comunitaria 1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato; per l’effetto condanna il Ministero convenuto ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal
1 .9.201 1 , nella fascia stipendiale 3-8 anni con la qualifica di Collaboratore Scolastico e con l’anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 7, mesi 0, giorni 7; condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di euro 564,00 oltre ratei di 13 0 mensilità a titolo di differenze stipendiali a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL Comparto Scuola.
Condanna il Ministero dell’istruzione alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
riconosce il diritto della ricorrente alla progressione stipendiale prevista dal CCNL Comparto Scuola ed ai relativi aumenti stipendiali per i periodi in cui ha prestato servizio in forza di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il Ministero; accerta e dichiara il diritto della ricorrente, una volta conseguita l’immissione in ruolo, ad ot tenere la ricostruzione integrale della carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell’intero servizio pre ruolo svolto prima dell’assunzione a tempo indeterminato;
condanna l’amministrazione resistente ad effettuare l’esatta ricostruzione di carriera della lavoratrice in ossequio al principio di non discriminazione di cui all’art.4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato Direttiva comunitaria 1999/70/CE, previa disapplicazione delle disposizioni nazionali contrastanti e del decreto di ricostruzione carriera già emanato; per l’effetto condanna il Ministero convenuto ad inquadrare la ricorrente, a decorrere dal
1 .9.201 1 , nella fascia stipendiale 3-8 anni con la qualifica di Collaboratore Scolastico e con l’anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 7, mesi 0, giorni 7; condanna l’amministrazione resistente al pagamento in favore della ricorrente della somma lorda di euro 564,00 oltre ratei di 13 0 mensilità a titolo di differenze stipendiali a seguito del riconoscimento per il periodo di precariato della progressione stipendiale e dei relativi incrementi retributivi previsti dal CCNL Comparto Scuola.
Condanna il Ministero dell’istruzione alla refusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 2.000,00 oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.

https://www.scuolathena.it/wp-content/uploads/2024/11/ANNO-2013-LA-SENTENZA-DEL-TRIBUNALE-DI-ROMA-DEL-24-OTTOBRE-2024-1.pdf