La determinazione dei giorni di permesso previsti dall’art. 33, comma 3, della Legge 104/1992 per il personale docente in regime di part-time è un tema complesso, che richiede l’incrocio tra prassi amministrative e orientamenti della Suprema Corte. Se per il part-time orizzontale il diritto ai tre giorni mensili rimane integro, per il part-time verticale la questione è più articolata.
Il quadro normativo: la Circolare INPS n. 3114/2018
Un punto di riferimento essenziale per il calcolo dei permessi è la Circolare INPS n. 3114 del 7 agosto 2018. Questo documento ha fornito istruzioni operative precise per il riproporzionamento dei permessi nei casi di part-time verticale e misto.
Secondo l’INPS, il calcolo deve basarsi sul rapporto tra l’orario ridotto e quello a tempo pieno. Per un docente con 10 ore su 18, il calcolo applicato dalle amministrazioni è il seguente: (10/18) x 3
Il valore ottenuto, pari a 1,66, viene arrotondato all’unità superiore in quanto la parte decimale supera lo 0,50, portando così il totale a 2 giorni di permesso mensili.
La svolta della Cassazione: la Sentenza n. 4069/2018
Nonostante la prassi amministrativa tenda al riproporzionamento, è fondamentale citare la Sentenza della Corte di Cassazione n. 4069 del 20 febbraio 2018. Gli Ermellini hanno stabilito un principio di grande rilievo: il diritto ai permessi per l’assistenza a un familiare disabile risponde a un’esigenza di tutela della salute e della dignità della persona, che non può essere compressa eccessivamente dalla riduzione dell’orario lavorativo.
La Cassazione ha chiarito che:
* I permessi non devono essere ridotti qualora il part-time verticale preveda una prestazione lavorativa superiore al 50% del tempo pieno.
* La riduzione proporzionale è ammessa solo se il numero di giornate lavorate sia estremamente ridotto, per evitare che l’incidenza dei permessi diventi sproporzionata rispetto al tempo di lavoro effettivo.
Ad esempio nel caso di un docente con  10 ore su 18, la prestazione lavorativa è pari al 55,5% del totale. Secondo l’orientamento della Cassazione, tale soglia (superiore al 50%) potrebbe legittimare la richiesta del riconoscimento dei 3 giorni integri, poiché la necessità di assistenza del disabile non muta in base al contratto del caregiver.
Riepilogo per il caso docente (10/18 ore)
| Circolare INPS 3114/2018 | Calcolo matematico proporzionale | 2 Giorni |
| Cassazione 4069/2018 | Tutela del disabile (sopra il 50% di ore) | 3 Giorni |
Conclusioni
In ambito scolastico, le scuole tendono ad applicare il calcolo restrittivo della Circolare INPS, concedendo 2 giorni. Tuttavia, alla luce della Sentenza della Cassazione n. 4069/2018, il docente ha una solida base giuridica per richiedere il riconoscimento dei 3 giorni pieni, specialmente laddove l’articolazione del part-time copra la maggior parte della settimana lavorativa.

 

Prof.  Gianfranco Carlone