La legge n. 213 del 30 dicembre 2023 (Legge di Bilancio 2024) ha previsto un esonero dal versamento della quota di contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico delle lavoratrici madri di almeno tre figli, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo.
In via sperimentale, ai sensi del comma 181, l’esonero è esteso, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche alle lavoratrici madri di due figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.
Del beneficio possono usufruire anche le lavoratrici con bambini in adozione o in affido.
L’esonero dalla contribuzione è pari al 100% della quota di contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti posta a carico della lavoratrice, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile.
Il beneficio spetta:
– fino al mese di compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo, per le madri di 3 o più figli;
-fino al mese di compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo, per le madri di 2 figli.
Per richiederlo le lavoratrici pubbliche e private, titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, comunicano al loro datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero, rendendo noti il numero dei figli e i relativi codici fiscali. Conseguentemente, i datori di lavoro espongono nelle denunce retributive l’esonero spettante alla lavoratrice.
Per la richiesta del beneficio si rimanda alle indicazioni contenute nella circolare MIM del 22 aprile che di fatto riaprono i termini per l’invio telematico.
Circolare INPS 14718_Circolare-numero-27-del-31-01-2024
Circola MIM 3023 del 22.04.24 – riapertura termini per inoltro telematico
AOODPPR.REGISTRO UFFICIALE.2024.0003023
Gianfranco Carlone